Ci perdonerà Carlo Emilio Gadda di aver storpiato il titolo del suo famoso romanzo ma, in questi giorni, la situazione della nautica italiana sta diventando proprio un pasticcio, tra incompetenza, approssimazione e situazioni mai sanate.
Cominciamo con la libera pratica per le imbarcazioni da diporto.
Una circolare del Ministero della Salute a disposto che, a seguito della pandemia di Covid-19, le imbarcazioni da diporto che provengono da paesi stranieri o che comunque abbiano effettuato più di 6 ore di navigazione debbano chiedere la libera pratica sanitaria all’USMAF (ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera) competente per il porto di arrivo. Tale libera pratica, cioè la possibilità di ormeggiare e sbarcare a terra, si chiede compilando un modulo da inviare via mail. Se si risponde SI a tutte le domande la libera pratica è automaticamente concessa, in caso contrario sarà l’USMAF a decidere se permettere lo sbarco.
Per comprendere con quanta attenzione è stata redatta la circolare e il relativo modulo da compilare, leggiamola con cura.
La circolare spiega che l’obbligo è: per tutte le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore ai 24 metri. Esistono imbarcazioni da diporto di lunghezza superiori a 24 metri? No, si chiamano navi da diporto. Se non ci credete leggete l’art 3 del codice della nautica da diporto.
Più avanti la circolare dispone:
In assenza di risposte negative al questionario semplificato, l’imbarcazione da diporto è da considerarsi automaticamente in libera pratica sanitaria e, previa autorizzazione dell’autorità marittima, può procedere all’approdo.
Quindi, anche se ho risposto tutti SI devo contattare l’autorità marittima, cioè la Capitaneria di Porto, per farmi autorizzare ad entrare nel porto? Non sembra molto chiaro ne coerente.
Passiamo al modulo e cominciamo dalla prima riga:
Da completare e trasmettere all’autorità sanitaria marittima da parte dei comandanti delle barche da diporto sotto i 24 metri
Barche da diporto? Cosa sono? Non esiste nella normativa la definizione barche da diporto. Se si vuole indicare un qualunque mezzo destinato alla navigazione da diporto, vedi nel già citato art.3, si deve parlare di unità da diporto.
Proseguiamo:
NOME DELLA NAVE / IMBARCAZIONE ________________
Nave? Le navi da diporto sono superiori ai 24metri di lunghezza quindi non c’entrano.
Sorvoliamo sull’uso di ETA (Estimated Time of Arrival) per indicare una data di arrivo.
Sarebbe interessante sapere anche perché il tempo di navigazione è stato stabilito pari a 6 ore. Tra l’altro se vado a vela con poco vento dopo 6 ore sono, praticamente, ancora a casa. Giusto! Se, per esempio, parto con la mia imbarcazione da Trieste la mattina e veleggio per 6 ore nel golfo, al ritorno a Trieste devo chiedere la libera pratica? Anche questo non è chiaro.
Facciamo quest’altro esempio: 3 gruppi di amici partono da Monfalcone per andare a Ravenna, un centinaio di miglia andando lungo la costa.
Il primo gruppo va in auto, si ferma per colazione, pranzo, benzina incontra gente, attraversa Veneto ed Emilia che sono tra le regioni che sono state più colpite dal virus ed arrivano a Ravenna senza che nessuno gli chieda nulla.
Il secondo gruppo va con una unità da diporto inferiore ai 10 m non immatricolata, cioè un natante. Ci mettono più tempo degli amici in auto, ma anche a loro all’arrivo nessuno chiede nulla.
Il terzo gruppo possiede una imbarcazione immatricolata, quindi dovranno misurarsi la temperatura, raccontare al comandante dove sono stati nei 14 giorni precedenti e chiedere la libera pratica.
Vi sembra una situazione logica?
AGGIORNAMENTO : Il Ministero della Salute ha provveduto ad aggiornare e correggere la circolare che ora comprende sia le navi che le imbarcazioni da diporto ( rimangono sempre esclusi i natanti, forse al Ministero pensano che con un natante da diporto non si possano fare navigazioni di oltre 6 ore?). Hanno provveduto a specificare che se si rientra nello stesso porto senza aver fatto scali intermedi non è necessaria la libera pratica. Inoltre è stato corretto anche il modulo (con l’aggiunta della traduzione in francese all’originale bilingue italiano / inglese). Mi permetto di segnalare un errore che che rimane nel modulo: infatti si continua a parlate di barche da diporto invece di utilizzare il termine più corretto di unità da diporto e viene citato il limite dei 24 metri di lunghezza che non è piu valido visto che ora la circolare parla anche di navi da diporto. Comunque il fatto che in meno di 10 giorni siano stati costretti a rivedere circolare e modulo fa intendere bene con che attenzione era stata preparata la prima circolare. Rimane sempre il dubbio, vedi l’esempio sopracitato, del perchè se arrivo via mare o via terra nello stesso posto devo effettuare procedure diverse.
Passiamo ad altro argomento: natanti da diporto.
In Italia caso unico o quasi nel mondo, i natanti da diporto sono entità sconosciute. Non esiste un registro; beni che possono costare anche decine di migliaia di euro sono praticamente equiparati ad una vecchia bicicletta. Li vendiamo anche solo con una stretta di mano. Naturalmente visto che non esistono, i natanti non possono battere una bandiera e come conseguenza non potrebbero uscire dalle acque territoriali italiane. Con la Francia, anni fa, si è firmato un accordo per permettere ai natanti italiani di entrare nelle acque francesi. Con la Slovenia e la Croazia c’era solo un tacito accordo. Ora pare che la Slovenia non voglia più permettere l’approdo o il transito nelle loro acque ai natanti ”senza patria” italiani e, visto che per aggirare le acque slovene bisogna andare oltre le 12 miglia dalla costa, praticamente ai natanti sembrerebbe preclusa anche la Croazia.
Dato che ora esiste il registro telematico per le imbarcazioni da diporto, cosa ci vuole per crearne uno, semplificato, per regolarizzare anche i natanti?
Per ripagarsi delle spese si potrebbe far pagare una piccola quota di registrazione ( per esempio 10€ al metro di lunghezza). Questa minima spesa in più non bloccherebbe di certo la nautica anzi, molto probabilmente, conoscere meglio il parco barche potrebbe permettere uno sviluppo più organico del settore.
Ultimo aggiornamento: 15 Dicembre 2024 by Redazione